Art. 41 — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41-legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1) Modalità di consegna

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

  • a)personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
  • b)a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
  • c)a mezzo pacco postale assicurato;
  • d)mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza. 34 35 In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 34 35 La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica della lettera d) del comma 1 e del comma 1-bis del presente articolo).

D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

35

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera a)) che alla letterea d) del comma 1 del presente articolo "le parole: «nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14»". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera b)) che al comma 1-bis del presente articolo "la parola: «farmaci» e' sostituita dalla seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»".

Testo vigente dal 21 maggio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/1993

    Altra decisione
    8 aprile 1993

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del comunicato pubblicato ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, relativo alle correzioni degli errori verificatisi nella stampa dei provvedimenti, in base al quale l'impugnato art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato corretto nel senso che il giudice 'a quò considera conforme al parametro di costituzionalità.

    Art. 76 cost. · Art. 41 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 41 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 32 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 2010 al 21 maggio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

    Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera a)) che alla letterea d) del comma 1 del presente articolo "le parole: «nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14»". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera b)) che al comma 1-bis del presente articolo "la parola: «farmaci» e' sostituita dalla seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art41 · fonte del testo

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