(( Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. )) La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).

Testo vigente dal 21 maggio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 21 maggio 2014. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

tolto: 1.Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I tolto: e IIaggiunto: , II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari … o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazioneaggiunto: . La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art34 · fonte del testo

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