Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 200/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    In base al combinato disposto degli artt. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 573 (T.U. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette), per i redditi di nuova produzione, anche se riferiti ad assai breve periodo dell'anno solare, l'imposta cominciava a decorrere dal giorno di inizio della produzione, comportando una tassazione che colpiva il reddito dalla sua formazione al termine dell'anno finanziario seguente. L'imposta era poi calcolata sui redditi ragguagliati ad anno, cioè considerandoli senz'altro riprodotti,' proporzionalmente, per tutto l'anno finanziario successivo a quello durante il quale si era iniziata la produzione. Si poneva in tal modo una presunzione assoluta di percezione del reddito che comportava l'irrilevanza, ai fini tributari, della eventuale riduzione o addirittura dell'annullamento del reddito nel periodo menzionato, senza che all'interessato fosse offerta la possibilità di provare l'eventuale diminuzione o l'annullamento del reddito stesso. Con ciò deve escludersi che al sistema in esame possano riconoscersi quei caratteri di logicità e rispondenza ai dati della comune esperienza che stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime e tendono a garantire il diritto del contribuente ad esse chiamato a concorrere alle pubbliche spese solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost.. Invero, la produzione del reddito suddetta è un fatto economico sociale legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile per cui non è consentito trasformare le relative previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza che si ammetta la prova del contrario. In conclusione il soggetto passivo d'imposta è obbligato per un periodo cui, in concreto, può non corrispondere un reddito effettivo, il che costituisce elemento sufficiente a rilevare l'incomparabilità del sistema descritto con l'art. 53 Cost.. Le norme sopra menzionate vanno pertanto dichiarate illegittime per contrasto con l'art. 53 Cost.. - S. nn. 77/1967, 103/1967, 109/1967, 99/1968, 107/1971.

    Art. 18 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario · Art. 10 Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960. 270 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Art. 13, 1°, 3° e 4° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, in relazione agli articoli 18 e 19 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; articolo 18, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585; art. 2, 4° comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25).

tolto: Per i fabbricati, la dichiarazione deve comprendere i redditi prodotti nell'anno precedente. Tali redditi sono tassabili a partire dal 1 luglio dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata. Tuttavia la variazione in piu' o in meno diventa effettiva ai fini della tassazione soltanto quando essa, in conformita' alle disposizioni dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, raggiunga il terzo. Per i fabbricati di nuova costruzione, la dichiarazione deve comprendere i redditi di quelli che, nell'anno precedente, sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. Per i redditi mobiliari, la dichiarazione deve comprendere quelli che si sono prodotti nell'anno precedente, ai fini della tassazione dal 1 luglio dell'anno in cui la, dichiarazione e' presentata. Per i redditi mobiliari di nuova produzione la dichiarazione deve comprendere quelli la cui produzione ha avuto inizio nell'anno precedente, ai fini della tassazione dal giorno della produzione. Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di categoria A e di categoria C/2, che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione e' presentata. Nella dichiarazione devono comprendersi anche i redditi dei terreni, come accertati per l'anno precedente. Nulla e' innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art10 · fonte del testo

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