Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 6 gennaio 1957. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 34 T. U. 1926).

[2]Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

[3]Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

[4]E' vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattia di mente, e a quelle che non comprovano la propria identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso di porto d'armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a duemila.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 gennaio 1957

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 48/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    È infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma primo, del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 in correlazione con l'art. 54 del relativo regolamento, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, nella parte in cui limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e non anche di quelle delle munizioni, sebbene da entrambe le operazioni possa derivare pericolo per la pubblica incolumità. Ed invero, la denunciata disparità di trattamento è in realtà inesistente e trova una precisa smentita in altre disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, le quali impongono lo stesso obbligo della registrazione al commerciante di esplodenti di qualsiasi specie (tra cui vanno catalogate le munizioni) e disciplinano le modalità della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.

    Art. 35 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari