Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come

modificato dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203,

promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal pretore di

Firenze nel procedimento di esecuzione proposto dall'INPS contro

Mangani Maurizio, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di una procedura esecutiva, promossa dall'

INPS nei confronti di M. M., titolare dell'omonima ditta, per un

credito complessivo di oltre cento milioni, l'ufficiale giudiziario

pignorava vari beni mobili presso il domicilio del debitore, fra i

quali tre fucili da caccia stimati complessivamente un milione di

lire;

che si procedeva quindi alla vendita all'incanto dei beni

pignorati, ma non dei tre fucili, perché non vendibili nelle

pubbliche aste, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 110 del 1975 e

successive modificazioni;

che, nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle

parti, l'INPS eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato

art. 33, e il pretore di Firenze sollevava, con riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18

aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),

sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

che, secondo il giudice a quo la questione sarebbe rilevante

nel procedimento esecutivo, in quanto l'applicazione della

disposizione censurata comporterebbe l'inefficacia del pignoramento

dei fucili, con conseguente sottrazione di tali oggetti alla

procedura e la restituzione al debitore esecutato;

che essa non sarebbe manifestamente infondata, sia per

l'irragionevole disparità di trattamento che la disposizione

comporterebbe, sia per la violazione del diritto di azione del

creditore procedente;

che, con riguardo alla prima doglianza, il giudice rimettente

osserva che l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), consente la vendita e la cessione di armi a privati

muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta

all'acquisto, rilasciato dal Questore, mentre - incoerentemente -

l'art. 33 della legge n. 110 del 1975 stabilirebbe un divieto

assoluto di vendita nelle pubbliche aste delle armi comuni da sparo,

disponendo una sanzione penale in caso di violazione;

che siffatta disparità di trattamento sarebbe

ingiustificata, poiché assoggetterebbe gli stessi beni (le armi

comuni da sparo) a due diversi regimi di circolazione, creando

un'arbitraria discriminazione fra creditori muniti di titolo

esecutivo, con pregiudizio di coloro che hanno, quali propri

debitori, i titolari di quei beni;

che tali creditori, in mancanza della cooperazione spontanea

dell'obbligato, vedrebbero disconosciuto il proprio diritto a

ottenere coattivamente la soddisfazione concreta del credito, con

lesione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e l'infondatezza, perché questa Corte avrebbe da

tempo ricompreso nell'esercizio dei poteri discrezionali del

legislatore l'individuazione dei beni impignorabili (ordinanze

nn. 492 del 1990 e 60 del 1971), mentre la norma non vieterebbe

l'esecuzione forzata mediante vendita da parte di un commissionario

abilitato a tale commercio (art. 532 del codice di procedura civile),

con le cautele prescritte dalla legge.

Considerato che l'art. 33 della legge n. 110 del 1975, sostituito

dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con

modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in apparente

contrasto con l'art. 35 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui

al regio decreto n. 773 del 1931, contiene, ora, il rovescio della

sua originaria formulazione, poiché punisce la vendita delle armi

comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto da tre

mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione;

che, tuttavia, siffatto divieto, pur non consentendo la

vendita coattiva mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse

modalità di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in

via di interpretazione dal giudice del merito;

che, pertanto, è manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sostituito

dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203,

sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo

comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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