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[1](Art. 24 T. U. 1926).

[2]Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 24 marzo 1957

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 13/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la norma impugnata sia stata già dichiarata illegittima da una precedente pronuncia della Corte, che conseguentemente ne abbia fatto cessare gli effetti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 T.U. delle leggi di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, denunziato - in riferimento agli artt. 8, 17, 19 e 20 Cost. - nella parte in cui impone l'obbligo del preavviso al questore per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto). Cfr.: sent. n. 45 dell'8 marzo 1957.

    Art. 8 cost. · Art. 17 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    Ved. ordinanza n. 45/1957.

    Art. 8 cost. · Art. 17 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1957

    Illegittimità dichiarata
    18 marzo 1957

    L'art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della libertà di riunione, ispirandosi a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilità di regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena libertà dell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la libertà delle riunioni stesse e i limiti a cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, è sottoposta. È incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, che prevede l'obbligo del preavviso all'autorità esclusivamente per le riunioni in luogo pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di riunione, la disposizione contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico. Tale disposizione non si giustifica in riferimento all'art. 19 della Costituzione, che vieta l'esercizio dei culti contrari al buon costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che ad ogni limitazione posta ad una libertà costituzionale debba corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. è, per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.

    Art. 17 cost. · Art. 25 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art25 · fonte del testo

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