L'art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della libertà di riunione, ispirandosi a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilità di regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena libertà dell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la libertà delle riunioni stesse e i limiti a cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, è sottoposta. È incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, che prevede l'obbligo del preavviso all'autorità esclusivamente per le riunioni in luogo pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di riunione, la disposizione contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico. Tale disposizione non si giustifica in riferimento all'art. 19 della Costituzione, che vieta l'esercizio dei culti contrari al buon costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che ad ogni limitazione posta ad una libertà costituzionale debba corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. è, per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.
Art. 17 cost. · Art. 25 Testo unico di pubblica sicurezza