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[1](Art. 23 T. U. 1926).

[2]Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

[3]All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

[4]Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 25 febbraio 2026

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 87/1957

    Questione infondata
    22 giugno 1957

    È manifestamente infondata - in riferimento all'art. 17 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che riguarda le formalità per lo svolgimento delle riunioni e degli assembramenti.

    Art. 17 cost. · Art. 18 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 24 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 24 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art24 · fonte del testo

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