[1](Art. 80 T. U. 1926).

[2]Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

[3]Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 117/1963

    Questione infondata
    4 luglio 1963

    Mentre l'art. 27 Cost. esclude che la sottoposizione a un procedimento penale possa determinare alcuna presunzione di reità, nessuna presunzione di reità è alla base del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, che ha la ragion d'essere in esigenze di tutela dell'ordine pubblico e non - come è proprio della giurisdizione - in disinteressate e neutrali esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico. Pertanto non è ipotizzabile alcun contrasto tra le due citate norme.

    Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 82 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art82 · fonte del testo

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