Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1975. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 18 T. U. 1926).

[2]E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

[3]Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

[4]Le armi sono confiscate.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art19 · fonte del testo

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