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[1](Art. 179 T. U. 1926).

[2]Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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