Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 settembre 1934 al 22 marzo 1959. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 160 T. U. 1926).

[2]Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.

[3]In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

[4]E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511

2

Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.

Testo in vigore dal 25 settembre 1934 al 22 marzo 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 18/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 16, comma secondo, Cost. - dell'art. 158 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo di munirsi del passaporto per uscire dal territorio della Repubblica). Cfr.: sent. n. 34 del 23 gennaio 1957.

    Art. 16 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 158 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 34/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    L'art. 16, secondo comma, della Costituzione, nell'affermare il principio della libertà di espatrio e di rimpatrio, fa salvi gli obblighi di legge. Tra questi obblighi va compreso anche l'onere di munirsi di passaporto, in quanto non si può non riconoscere allo Stato il diritto di disciplinare l'espatrio del cittadino in relazione ai molteplici interessi di carattere generale che lo Stato stesso, in base alla Costituzione e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare. Pertanto l'art. 158, secondo comma, T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede come contravvenzione l'espatrio e il tentativo di espatrio di chi non è munito di passaporto, non viola l'art. 16, secondo comma, della Costituzione, e conseguentemente la questione della sua legittimità costituzionale è infondata.

    Art. 16 cost. · Art. 158 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 settembre 1934

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 25 settembre 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511

    Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art158 · fonte del testo

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