Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Cappi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 158 T.U.

leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con

l'ordinanza 30 aprile 1956 del Pretore di Venasca nel procedimento

penale a carico di Nicino Cecilia, Bonetti Domenico, Ricciardelli

Vincenza, Giolitti Maria e Pallo Domenico, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 181 del 31 luglio 1956 ed iscritta al n.

217 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 30 aprile 1956 si svolse avanti al Pretore di Venasca il

dibattimento a carico di Nicino Cecilia, Pallo Domenico, Bonetti

Domenico, Ricciardelli Vincenzo, Giolitti Maria, imputati:

"La prima: a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, Cod.

pen. e 158 T.U. legge di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.

773, per essere, in concorso con gli altri quattro, espatriata in

Francia clandestinamente e senza essere munita di passaporto o di

documento equipollente, attraverso un valico della strada Valanta di

Pontechianale, l'8 ottobre 1955;

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61, n. 2, e 570

Cod. pen., per essersi in concorso con gli altri quattro, serbando una

condotta contraria all'ordine e alla morale famigliare, tenendo

relazione adulterina con Pallo Lorenzo e abbandonando il domicilio

domestico, sottratta agli obblighi di assistenza morale concernenti la

sua qualità di coniuge ed avendo commesso il fatto per commettere

quello sub a: in Verzuolo dall'8 ottobre 1955.

"Gli altri: c) di concorso nei reati commessi dalla Nicino

(articoli 110, 112, n. 1, 61, n. 2, 570 Cod. pen., e 158 T.U. legge di

p.s. ), per avere aiutato e favorito sia l'espatrio che l'abbandono del

tetto coniugale della Nicino, il Pallo istigandola a fuggire, il

Bonetti accompagnandola fino al confine attraverso la strada Valanta,

il Ricciardelli e la Giolitti accompagnando la stessa in macchina da

Verzuolo a Pontechianale, essendo tutti consapevoli delle intenzioni

della Nicino ed avendo concorso nella consumazione dei reati in numero

di cinque".

Della Nicino e del Pallo fu dichiarata la contumacia.

Il Pretore pronunciò la seguente ordinanza - 30 aprile 1956 -

regolarmente notificata il giorno 11 giugno 1956, comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica:

"Sull'istanza avanzata dalla difesa degli imputati di sospensione

del dibattimento e di invio degli atti alla Corte costituzionale per la

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 158 T.U. legge di

p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art.

16, secondo comma, della Costituzione;

considerato che l'eccezione di incostituzionalità può essere

rigettata dal giudice ordinario soltanto quando si appalesa

manifestamente infondata, mentre, in caso contrario, l'esame su tale

questione è riservato esclusivamente alla Corte costituzionale;

atteso che, nel caso di specie, l'eccezione non può dirsi

manifestamente infondata;

ritenuto che il presente giudizio, per ciò che attiene al reato di

cui al capo a) non può essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale; che per

ciò che concerne l'altro reato addebitato agli odierni giudicabili,

trattandosi di reato connesso, una decisione separata sarebbe contraria

agli interessi dei prevenuti stessi e come tale si appalesa inopportuna

una separazione dei giudizi; p. t. m., visto l'art. 23 legge 11 marzo

1953, n. 87, sospende il dibattimento e dispone la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale".

Avanti alla Corte non si costituì nessuna delle parti. Fece atto

di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale presentò

deduzioni e memoria e discusse oralmente la causa, concludendo piacesse

alla Corte "dichiarare la piena validità ed efficacia della norma

impugnata, non sussistendo alcuna incompatibilità tra questa e l'art.

16 della Costituzione". Considerato in diritto :

1. - L'art. 158 T.U. legge di p.s. dispone:

"Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento

equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di

espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte,

da motivi politici è punito con la reclusione da due a quattro anni e

con la multa non inferiore a lire 160. 000.

"In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza

essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi ad un

anno e con l'ammenda da lire 16. 000 a lire 48. 000.

"È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per

impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non

autorizzati".

L'art. 16 della Costituzione è del seguente tenore:

"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la

legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

"Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica

e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".

2. - La questione di legittimità costituzionale non può riferirsi

che al secondo comma dell'art. 158 leggi di p.s. : mentre del delitto

previsto dal primo comma è elemento costitutivo il motivo politico

dell'espatrio: di questo motivo non è cenno nel capo di imputazione,

dal quale risulta anzi un motivo diverso. Si aggiunga che il primo

comma configura un' ipotesi di delitto, della quale, in ragione

dell'entità della pena comminata, il Pretore non sarebbe stato

competente a conoscere e, quindi, neppure ad occuparsi della questione

di legittimità costituzionale in riferimento a tale primo comma.

3. - La Corte ritiene che non sussiste contrasto fra il secondo

comma dell'art. 158 legge di p.s. e l'art. 16 della Costituzione e che

pertanto la questione di legittimità costituzionale proposta dal

Pretore di Venasca coll'ordinanza sopra trascritta deve dichiararsi

infondata.

L'art. 16 della Costituzione sancisce nel primo comma la libertà

di circolazione del cittadino, aggiungendo però che la legge può in

via generale ed esclusa ogni restrizione determinata da ragioni

politiche - stabilire delle limitazioni a tale libertà.

Per quanto riguarda il caso che interessa la presente controversia,

il secondo comma dell'art. 16 dice che "ogni cittadino è libero di

uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli

obblighi di legge". La Corte ritiene che tra questi obblighi che la

legge può imporre possa essere compreso anche l'onere di munirsi di

passaporto. La legittimità costituzionale di questo onere risulta da

ciò che allo Stato non può non riconoscersi il diritto di

disciplinare l'espatrio del cittadino, in relazione ai molteplici

interessi di carattere generale che lo Stato, in base alla Costituzione

e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 30 aprile

1956 del Pretore di Venasca sulla legittimità costituzionale del

secondo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'articolo 16, secondo

Comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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