[1]La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

  • a)l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
  • b)la trascrizione integrale del dispositivo;
  • c)la data della pubblicazione.

[2]Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

[3]L'originale dell'atto e' allegato al fascicolo della causa.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art184 · fonte del testo

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