[1]Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

[2]Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni gia' prese.

[3]Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art180 · fonte del testo

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