[1]Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

[2]Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice puo' dichiararle esecutive non ostante gravame.

[3]Se l'ordinanza e' impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non puo' essere minore di tre giorni.

[4]La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

[5]Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerita' di procedura e puo' ordinarli anche di ufficio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art162 · fonte del testo

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