[1]Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procedera' insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 139.

[2]In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice puo' sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalita' di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

[3]Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice puo' ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.

[4]In casi eccezionali, il giudice puo' anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art167 · fonte del testo

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