Art. 91 t.u.i.r. — Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
((Non concorrono alla formazione del reddito:))
- a)((i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;))
- b)((i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;))
- c)((in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;))
- d)((i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.)) 115
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 77.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
