Art. 89 t.u.i.r. — Dividendi ed interessi
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L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le societa' e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004
