Art. 74 t.u.i.r. — Stato ed enti pubblici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'articolo 55. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila. 8 57 Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 49 Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 77

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

49

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

L. 28 dicembre 1995, n. 549

57

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art 3, comma 93) che le presenti modifiche si applicano "per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

L. 27 dicembre 1997, n.449

77

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali; b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537; c) esercenti tintolavanderie; d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio; e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; f) esercenti attivita' turistica; g) esercenti attivita' di estetista; h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 74 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n.449

    La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali; b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537; c) esercenti tintolavanderie; d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio; e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; f) esercenti attivita' turistica; g) esercenti attivita' di estetista; h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art74 · fonte del testo

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