[1]ed enti pubblici (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009, n. 191; articolo 1, comma 721, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 5, comma 8, decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)

[2]1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:

  • a)l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
  • b)l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria. 3. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui al comma 1. 4. Ai soli fini dell'applicazione del comma 2, lettera a), si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attivita' di formazione universitaria posta in essere dalle universita' non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di societa' commerciali. 5. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si applicano le disposizioni fiscali di cui al comma 2, e le disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art83 · fonte del testo

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