Art. 65 t.u.i.r. — Beni relativi all'impresa

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Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Sono inoltre deducibili:

  • a)le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, ((nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10)), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; 48
  • b)le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
  • c)le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
  • c-bis)le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). 48 Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 26 luglio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2027in vigoreper 23 anni
  3. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  4. 10 settembre 2002 — 1 gennaio 2003per 4 mesi
  5. 5 maggio 2001 — 10 settembre 2002per un anno
  6. 11 gennaio 2001 — 5 maggio 2001per 4 mesi
  7. 1 gennaio 2001 — 11 gennaio 2001per 10 giorni
  8. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  9. 9 marzo 1999 — 10 dicembre 2000per un anno
  10. 23 maggio 1998 — 9 marzo 1999per 10 mesi
  11. 1 gennaio 1998 — 23 maggio 1998per 5 mesi
  12. 26 luglio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  13. 1 giugno 1994 — 26 luglio 1996per 2 anni
  14. 31 dicembre 1986 — 1 giugno 1994testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 giugno 1994. 64 parole tolte, 60 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi tolto: di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73,aggiunto: , le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. tolto: Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati;

aggiunto: c-bis) le erogazioni liberali tolto: di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 aggiunto: a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito tolto: d'impresa dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi stabilite aggiunto: imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

    Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art65 · fonte del testo

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