Art. 41 t.u.i.r.
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((1. Sono redditi di capitale:
- a)gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b)gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
- c)le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d)i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e)gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
- f)gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
- g)i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis)i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter)i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quater)i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- h)gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.)) 79 Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
- a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 GIUGNO 1996, N.323 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425; 59
- b)i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Il D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.
D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425
59Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che la presente modifica "si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 23 dicembre 1996, n. 662
65La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
79Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data".
Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 1 giugno 2000
