Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 18 settembre 1992. Leggi il testo vigente →

Sono redditi di capitale:

  • a)gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
  • b)gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;
  • c)le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
  • d)i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia;
  • e)gli ((utili)) derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49; 1
  • f)gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
  • g)gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;
  • h)ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, tranne gli interessi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b). Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
  • a)i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o aziende di credito;
  • b)i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
  • c)i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di controllo sulla gestione stessa.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

Testo in vigore dal 1 marzo 1988 al 18 settembre 1992

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Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2027in vigoreper 23 anni
  3. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  4. 1 giugno 2000 — 1 gennaio 2001per 7 mesi
  5. 1 luglio 1998 — 1 giugno 2000per un anno
  6. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1998per un anno
  7. 17 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  8. 1 marzo 1994 — 17 agosto 1996per 2 anni
  9. 18 settembre 1992 — 1 marzo 1994per un anno
  10. 1 marzo 1988 — 18 settembre 1992per 5 anni
  11. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

e) gli tolto: uili aggiunto: utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

    Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art41 · fonte del testo

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