Art. 41 t.u.i.r.
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Sono redditi di capitale:
- a)gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
- b)gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;
- b-bis)i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 33
- c)le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d)i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia;
- e)gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49; 1
- f)gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
- g)gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
- a)i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o aziende di credito;
- b)i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- c)i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di controllo sulla gestione stessa.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Il D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.
Testo in vigore dal 1 marzo 1994 al 17 agosto 1996
