Art. 38 t.u.i.r. — Variazioni del reddito dei fabbricati

(( Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori. 2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 41.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 38 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10336/2026

    20 aprile 2026

    In materia di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, in via ordinaria, solo mediante le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione edilizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.m. n. 701 del 1994, ovvero in forza di provvedimenti ministeriali di revisione degli estimi o del classamento, mentre la rideterminazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ha carattere residuale ed è esperibile solo quando, per un triennio, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare differisca dalla rendita catastale di almeno il cinquanta per cento; ne consegue che la procedura DOCFA può essere utilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello stato dell'immobile, quali la nuova costruzione o il mutamento della consistenza.

    Art. 38 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 404 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10076/2026

    18 aprile 2026

    In tema di rendita catastale, il ricorso alla procedura DOCFA, con riferimento ad immobili diversi da quelli di nuova costruzione, è limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato del bene, che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari, ovvero a quelli nei quali necessita emendare un pregresso errore nell'indicazione dei dati catastali o degli elementi che hanno condotto alla rendita successivamente rettificata dall'ufficio, non potendo la predetta procedura trovare applicazione nelle ipotesi di rappresentazione di diversa distribuzione degli spazi interni, per le quali è previsto, qualora ne sussistano i presupposti, il differente iter di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Art. 38 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 401 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 111/1997

    Parametro
    22 aprile 1997

    Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordin…

    Art. 22 t.u.i.r. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 24 t.u.i.r. · Art. 25 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1994 al 1 gennaio 2004. 65 parole tolte, 150 parole aggiunte.

tolto: 1.Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzoaggiunto: Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori. 2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 41.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art38 · fonte del testo

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