[1]dei fabbricati (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99)

[2]1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. 2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita' immobiliari. 3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi', produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata. 4. Non si considerano produttivi di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 30, commi 6 e 7. 5. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a euro 25,82. 6. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione al 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario e acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non piu' di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui insistono.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art38 · fonte del testo

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