[1]del reddito dei fabbricati (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 8, ((commi 1, 3 e 4)), legge 9 dicembre 1998, n. 431)

[2]1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. 2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono sentire i comuni interessati. 3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. 4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte. 5. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento. 6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'IMU e di ogni altra imposta. 7. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 3, determinato ai sensi dell'articolo 36, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima del 70 per cento. 8. Le agevolazioni di cui al comma 7 non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i contratti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge. 9. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 7, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attivita' dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Qualora le determinazioni del CIPESS comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 7, e' corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

del reddito dei fabbricati (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 8, commi tolto: da 1 a 5 aggiunto: 1, 3 e 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art39 · fonte del testo

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