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[1]Oltre quanto e' stabilito negli articoli 106, 110 e 119, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
[2]1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
[3]2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti e norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
[4]3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';
[5]4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
[6]5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
[7]6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
[8]7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 o 147 del Codice penale, per peculato, concussione o corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
[9]8° i condannati per delitti che, secondo lo cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In baso di recidiva entro il termino suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.
[10]10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.
[11]Sono eccettuati i condannati riabilitati.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010
