Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. 439 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Oltre quanto e' stabilito negli articoli 106, 110 e 119, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
tolto: 1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
tolto: 2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti e norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
tolto: 3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';
tolto: 4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
tolto: 5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
tolto: 6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
tolto: 7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 o 147 del Codice penale, per peculato, concussione o corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
tolto: 8° i condannati per delitti che, secondo lo cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In baso di recidiva entro il termino suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.
tolto: 10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.
tolto: Sono eccettuati i condannati riabilitati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art104 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.