Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non può dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonché l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilità di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiché tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimità costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.
Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990. 109 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto ed assiste alla seduta del Consiglio di Prefettura con voto consultivo a norma dell'articolo 23, salva la responsabilita' civile ai termini di legge, e' personalmente responsabile degli errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili. E', altresi', personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarita' di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarita' dei documenti prescritti cosi' per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilita' degli amministratori contemplati dagli articoli 251 e seguenti.aggiunto: Testo unico-art. 311
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art311 · fonte del testo
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