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Il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto ed assiste alla seduta del Consiglio di Prefettura con voto consultivo a norma dell'articolo 23, salva la responsabilita' civile ai termini di legge, e' personalmente responsabile degli errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili. E', altresi', personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarita' di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarita' dei documenti prescritti cosi' per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilita' degli amministratori contemplati dagli articoli 251 e seguenti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 16 dicembre 1948
