Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1948 al 13 ottobre 1951. Leggi il testo vigente →
Il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto ed assiste alla seduta del Consiglio di Prefettura con voto consultivo a norma dell'articolo 23, salva la responsabilita' civile ai termini di legge, e' personalmente responsabile degli errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili. E', altresi', personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarita' di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarita' dei documenti prescritti cosi' per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilita' degli amministratori contemplati dagli articoli 251 e seguenti. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372
18Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono abrogati [...] gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile." Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche hanno efficacia fino al 31 dicembre 1950.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1948 al 13 ottobre 1951
