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[1]Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previi i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennita' alcuna.
[2]Il licenziamento e' disposto per il segretario comunale e per il segretario provinciale dal Ministro per l'interno, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.
[3]Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati o salariati del comune, della provincia, e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
- a)per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
- b)per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.
[4]In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, il segretario, l'impiegato o salariato e' sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.
[5]Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 20 ottobre 1988
