Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonche' quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare".

Testo vigente dal 20 ottobre 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 187/1987

    Parametro
    22 maggio 1987

    Va dichiarata la manifesta inammissibilita` delle questioni che investono norme aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati, con sentenza passata in giudicato, in quanto, per argomenti, profili e parametri, tali questioni sono assolutamente identiche a quelle gia` esaminate e dichiarate inammissibili perche` implicanti scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., degli artt. 7 d.lgs.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207, 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 57, lett. a, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 1 l. 13 maggio 1975, n. 157). - S. n. 270/1986

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1975 al 20 ottobre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art1 · fonte del testo

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