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[1]Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale nonche' gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previ i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennita' alcuna.
[2]Il licenziamento e' disposto, per il segretario comunale, dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto secondo la rispettiva competenza, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.
[3]Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, incorrono senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
- a)per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
- b)per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.
[4]In caso di assegnazione al confino o di ammonizione, l'impiegato o salariato e' sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.
[5]Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio, o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
