Art. 18-bis — Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
1. ((Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
