[1]Decadenza dall'incarico
[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]01. ((Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.)) 1. Decadono dall'incarico i ((giudici)) delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che:
- a)perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13;
- b)incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 14;
- c)cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
- d)omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- e)non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
Testo vigente dal 26 agosto 2026
