Art. 18-sexies — Diritto di partecipazione
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
1. ((Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
