[1]Trattamento economico dei magistrati tributari
[2](articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149
9Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera n)) che "dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»".
Testo vigente dal 26 agosto 2026
