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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riscossione e versamento dei canoni
[2](articolo 25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
[3]1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalita' di cui all'articolo 53. 2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonche' delle sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025
