Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Cessazione
[2](articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015)
[3]1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal primo periodo.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
