Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riscossione e versamento dei canoni
[2](articolo 25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
[3]1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalita' di cui all'articolo 53. 2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonche' delle sanzioni ((si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)).
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
