Art. 38 — (R) Compensazione e liquidazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010. Leggi il testo vigente →

Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).

Testo in vigore dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art38 · fonte del testo

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