Art. 36 — (R) Informativa alla CONSOB
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R). La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art36 · fonte del testo
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