Art. 37 — (R) Vigilanza sulle società di gestione
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010. 161 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 35, comma 1. (R). Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 58/1998. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. (R). La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 35, com-ma 2 e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R). Il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al comma 3. (R).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art37 · fonte del testo
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