Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010. 404 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle societa' di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R). Nel caso in cui le irregolarita' di cui al comma 1 siano di eccezionale gravita' il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R). Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento delle societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R). Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R). I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 36. (R). Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere. (R).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art39 · fonte del testo

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