Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 16

  • 1)polizia locale urbana e rurale;
  • 2)istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 MAGGIO 2026, N. 2));
  • 4)apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
  • 5)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
  • 6)spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
  • 7)esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
  • 8)incremento della produzione industriale;
  • 9)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico ((in quanto disciplinate dall'articolo 13));
  • 10)igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
  • 11)attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

16

La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Testo vigente dal 23 giugno 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 210/2024

    Parametro
    19 dicembre 2024

    1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi…

    Art. 4 Testo unico costituzionali · Art. 5 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/2023

    Parametro
    27 aprile 2023

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, se…

    Art. 120 cost. · Art. 33 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/2022

    Parametro
    7 giugno 2022

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute); 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 5 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026. 1 parola tolta, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

3) tolto: commercio aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 MAGGIO 2026, N. 2;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico aggiunto: in quanto disciplinate dall'articolo 13;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

    La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art9 · fonte del testo

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