Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1, 2,

3, 4 e 5; 9, comma 3; 21, commi 1 e 5; 22, commi 1, 2 e 3; 23, commi

3 e 4; 30, comma 1, lett. b) e c) della legge 5 gennaio 1994, n. 36

(Disposizioni in materia di risorse idriche), promossi con ricorsi

delle Province autonome di Trento e Bolzano notificati il 18

febbraio, depositati in cancelleria il 22 e 26 febbraio 1994 ed

iscritti ai nn. 22 e 23 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

di Bolzano, l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento e

l'avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso

in via principale, questione di legittimità costituzionale dei

seguenti articoli della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in

materia di risorse idriche): art. 8, commi 1, 2, 4 e 5; art. 9, comma

3; art. 21, commi 1 e 5; art. 22, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 3 e

4; art. 30, comma 1, lett. b) e c), in riferimento all'art. 8, nn. 5,

17, 19 e 24, all'art. 9, nn. 9 e 10, agli artt. 12, 13, 14 secondo e

terzo comma, 16 primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e alle relative

norme di attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, art. 8, comma 1,

lett. e); d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 267, art. da 5 a 14; d.P.R. 28 marzo

1975, n. 474, come modificato dal d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 e

dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, artt. 1 e 3).

1.2. - La Provincia ha competenza legislativa, esclusiva, in

materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale

(art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8,

n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5), opere idrauliche (art. 8, n. 24,

Statuto); per l'utilizzazione delle acque pubbliche, e l'igiene e

sanità, ha invece competenza concorrente (art. 9, n. 9, e art. 10,

Statuto). In attuazione di quanto previsto dall'art. 68 dello

Statuto, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, ha quindi disposto,

all'art. 8, il trasferimento del demanio idrico-statale alla

Provincia, sì che tutte le acque, superficiali e sotterranee,

rientrano oggi nel demanio provinciale e, conseguentemente, essa

esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale

demanio (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 5).

La ricorrente afferma che l'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 della legge

impugnata, nel prevedere una partizione territoriale della fornitura

dei servizi idrici diversa da quella determinata dalla Provincia,

lede la sua competenza in materia di servizi pubblici (art. 8, n. 19,

Statuto), nell'ambito della quale rientrano le modalità di

erogazione dei servizi e l'individuazione delle categorie di soggetti

che li possono gestire. Soltanto la Provincia può dunque modificare

l'assetto territoriale della gestione, mentre l'art. 8, al comma 1,

detta criteri specifici per la modificazione strutturale; il comma 4,

che impone l'aggiornamento del piano di utilizzazione delle acque

pubbliche al di fuori dei termini e delle procedure previste dalle

norme di attuazione statutaria (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), è in

contrasto anche con l'art. 107 dello Statuto; il comma 5,

nell'affidare alla Provincia l'elaborazione di normativa meramente

integrativa, lede inoltre la sua competenza in materia di acque e di

igiene e sanità.

1.3. - La Provincia impugna l'art. 9, comma 3, (che le fa obbligo

di disciplinare, entro sei mesi, le forme e i modi della cooperazione

tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico,

privandola delle modalità di scelta) e i commi 1 e 5 dell'art. 21,

che le sottraggono la vigilanza sull'utilizzazione delle acque e

sulla gestione dei servizi idrici, affidandola al comitato, statale,

ivi previsto. Essa viene relegata a ente del quale si richiede

l'intesa, mentre è l'unico titolare della competenza sancita dalle

norme di attuazione statutaria (artt. 5 e 8 del d.P.R. n. 381 del

1974), con conseguente violazione dell'art. 107 dello Statuto. La

ricorrente impugna, altresì, l'art. 22, commi 1, 2 e 3, per

violazione della propria competenza, perché demanda a un organismo

statale (l'osservatorio dei servizi idrici) un ruolo essenziale per

la vigilanza e repressione delle violazioni, con riguardo alle

attività svolte nel territorio provinciale.

1.4. - L'art. 23, commi 3 e 4, introduce una disciplina sulla

pubblicità dei progetti concernenti le opere idrauliche che in

realtà non opera immediatamente nella Provincia (art. 2 decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266), ma pretende illegittimamente di

vincolare il legislatore provinciale.

1.5. - L'art. 30, sull'utilizzazione delle acque destinate a uso

idroelettrico, fa sì che organismi statali (il CIPE e il Comitato

interministeriale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio

1989, n. 183) possano intervenire, senza l'intesa con la Provincia e

al di fuori del piano generale provinciale. Eventuali esigenze di

coordinamento fra lo Stato e la Provincia trovano sede idonea nel piano generale, ex art. 14 dello Statuto e artt. 5 e 8 del d.P.R. n.

381 del 1974.

2. - La Provincia autonoma di Trento impugna, della citata legge,

l'art. 8, commi 3, 4, e 5; l'art. 9, comma 3; l'art. 21, comma 5;

l'art. 23, comma 3.

L'impianto sistematico della legge n. 36 - si sostiene nel ricorso

- appare fondato sul presupposto di una piena disponibilità della

materia da parte dello Stato; mentre invece le Province autonome

della Regione Trentino-Alto Adige sono titolari di competenze

primarie per l'urbanistica, gli acquedotti, i lavori pubblici (art.

8, nn. 5, 17, 19, Statuto), e di competenze concorrenti per

l'utilizzazione delle acque pubbliche, in base all' art. 9, n. 9,

dello Statuto, che disciplina altresì le modalità di coordinamento

fra lo Stato e le Province autonome prevedendo il piano delle opere

idrauliche (art. 14, secondo comma, seconda parte, e terzo comma).

Ferma la competenza statale per le grandi derivazioni a scopo

idroelettrico (v. il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) le Province, in

base alle norme di attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115),

esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del

demanio idrico, ivi comprese la polizia idraulica e la difesa delle

acque dall'inquinamento. Nel territorio provinciale, inoltre, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 14

Statuto) sostituisce interamente il piano regolatore generale degli

acquedotti (art. 10, comma 2, d.P.R. n. 381 del 1974).

Va poi considerato che gli strumenti di pianificazione e di

coordinamento previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione non

sono sostituiti dagli strumenti di pianificazione territoriale

introdotti dal legislatore statale, e in particolare dai piani di

bacino idrografico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Come

chiarito dalla Corte nella sent. n. 85 del 1990, i piani di bacino

non comportano una nuova ripartizione di materie fra Stato e Regioni,

ma fissano solo gli obiettivi. I piani in questione possono dunque

incidere nelle materie di competenza provinciale esclusivamente

"entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento".

In ogni caso, il decreto legislativo n. 267 del 1992, integrando

l'art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, statuisce che i piani di bacino

di rilievo nazionale valgano quali strumenti di coordinamento, sempre

che lo Statuto e le norme di attuazione non prevedano specifiche

modalità di coordinamento, ribadendo così il principio generale

posto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

266, sull'efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento del

Governo.

2.2. - La Provincia di Trento impugna l'art. 8, nei commi 2, 4 e

5, ritenendolo lesivo della sua sfera di autonomia. Il comma 2

vincola la Provincia non solo a delimitare gli ambiti territoriali

per la riorganizzazione di tutti i servizi idrici, ma anche a

sottostare alle determinazioni dell'Autorità di bacino. Quella che

nell'art. 35 della legge n. 183 del 1989 era una mera possibilità

(come rilevato dalla Corte nella già citata sentenza n. 85 del

1990), qui sembra divenire un precetto vincolante, con la preminenza

delle attribuzioni dell'Autorità di bacino su quelle provinciali. A

sua volta, il comma 4 dell'art. 8 sposta la competenza programmatoria

dal piano delle acque (formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia)

al piano di bacino, che è predisposto dall'Autorità anzidetta, in

palese violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 del

d.P.R. n. 381 del 1974. Il comma 5 dell'art. 8 contempla solo una

competenza normativa integrativa della Provincia, che ha invece, in

materia di utilizzazione delle acque, competenza concorrente (art. 9,

n. 9, Statuto).

2.3. - L'art. 9 concerne la gestione del "servizio idrico

integrato" che, secondo la legge in esame, dovrebbe essere gestito

dai comuni e dalle province. Il comma 3 di detto articolo contempla

un intervento delle Regioni e delle Province autonome per "le forme e

i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo

ambito ottimale". Tale norma è illegittima - ad avviso della

ricorrente - se intesa nel senso che essa possa disciplinare

direttamente le funzioni degli enti locali delle due Province. Le

funzioni che nel resto del territorio nazionale sono assegnate dalla

legge statale direttamente ai comuni (o trasferite a questi ultimi

dal d.P.R. n. 616 del 1977) sono conferite ai comuni del Trentino-Alto Adige soltanto qualora non rientrino nelle materie di competenza

della Regione o delle Province: in tale ipotesi è la legge regionale

che provvede all'attribuzione su concorde richiesta, se del caso,

delle Province autonome. Comunque, la legge dello Stato non può

imporre alla Provincia di disciplinare le forme di cooperazione fra

gli enti locali del suo territorio.

2.4. - La Provincia di Trento impugna, poi, l'art. 21 (Comitato

per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) perché prevede

un'attività amministrativa di intervento e vigilanza posta in essere

da un organo statale in materia di competenza provinciale, con ciò

violando l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Impugna altresì l'art. 23, comma 3, che detta minuziose norme, anche

di tipo procedimentale, vulnerando l'autonomia provinciale in tema di

organizzazione amministrativa, fino al punto di stabilire le concrete

modalità con cui si dovrebbe realizzare la pubblicità dei progetti

di opere.

3.1. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza di entrambi i

ricorsi.

La legge n. 36 del 1994 contiene disposizioni che valgono -

secondo quanto statuito dal primo periodo dell'art. 33 - quali

principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come

già la legge 18 maggio 1989, n. 183, di cui essa è svolgimento.

Nella legge impugnata vi è, infatti, l'espressa clausola di

salvaguardia delle competenze spettanti alle Regioni a statuto

speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei

rispettivi statuti e delle norme di attuazione (art. 33, secondo

periodo): di qui, un'intrinseca delimitazione della normativa in

esame, che esclude ogni sua potenziale lesività delle competenze

provinciali, per cui tutte le doglianze sarebbero improponibili,

ancor prima che infondate.

I ricorsi investono, inoltre, anche disposizioni che non si

riferiscono specificamente alle Province autonome (come quelle degli

artt. 8 comma 3, 21 comma 1, 22 commi 1 e 3, 30 comma 1), rispetto

alle quali la prospettata lesione di competenza andrebbe esclusa in

nuce. Le altre disposizioni che riguardano le due Province (ma non

solo esse, in realtà) non sottraggono competenze, bensì ne

valorizzano l'esercizio al fine di perseguire, in modo ottimale, gli

obiettivi della legge n. 36 del 1994.

3.2. - L'Avvocatura generale dello Stato si sofferma, in memoria,

sulla razionalizzazione che la legge n. 36 ha operato nel settore in

esame; e sottolinea che non sarebbe pertinente il richiamo alle

competenze primarie di cui all'art. 8 dello Statuto, perché si

tratterebbe di richiami "di maniera", eccezione fatta per il n. 19

dell'art. 8, che riguarda, però, aspetti ordinamentali che non hanno

attinenza alcuna con l'art. 8 della legge n. 36. Tale disposizione

concerne profili funzionali sulla riorganizzazione dei servizi

idrici, al fine di "ottimizzare" l'utilizzazione delle acque, e su

tale materia le Province hanno soltanto competenza concorrente. Nei

limiti, dunque, dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art.

9, n. 9, Statuto).

Le disposizioni contenute negli artt. 8 (commi 2, 4, 5), 9 (comma

3), 21 (comma 5), 22 (commi 1 e 2), 23 (commi 3 e 4) della legge n.

36 sottendono "principi guida" per l'organizzazione territoriale del

servizio idrico integrato, che resta pur sempre demandata alle Province. Esse, tuttavia, non precludono l'elaborazione - d'intesa tra lo

Stato e la Provincia - del piano annuale di coordinamento delle opere

idrauliche di cui all'art. 14 dello Statuto, né inficiano la

validità dei piani di bacino, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 381

del 1974, o del piano generale di utilizzazione delle acque previsto

dall'art. 8 del medesimo decreto. Per quanto attiene specificamente

al comma 1 dell'art. 8 della legge impugnata, l'Avvocatura ritiene

che esso non sarebbe invasivo delle attribuzioni provinciali, dal

momento che la definizione degli "ambiti ottimali" avviene mediante

il provvedimento di delimitazione, che è riservato alla Provincia

autonoma.

Sulla scia della legge quadro sulla difesa del suolo (n. 183 del

1989, art. 1, comma 3, e art. 12 comma 1), le norme impugnate

confermano il governo delle acque per bacini idrografici: il comma 1

dell'art. 8 introduce, in particolare, criteri flessibili per superare l'attuale "polverizzazione" gestionale. In ordine ai rapporti con

l'Autorità di bacino, si nega la denunciata erosione di attribuzioni

provinciali, non apportando la legge n. 36 modifiche alla struttura

di detto organo, al quale è affidata la programmazione

dell'utilizzazione delle risorse idriche, secondo i canoni della previa intesa e della leale collaborazione. Riguardo all'aggiornamento

del piano regolatore generale degli acquedotti (art. 8 comma 4), si

riconosce che, in base all'art. 10 del d.P.R. n. 381 del 1974, la

funzione del piano regolatore generale è assorbita, nelle Province

di Trento e Bolzano, dal piano generale per l'utilizzazione delle

acque pubbliche; e si rileva, nel contempo, che la legge n. 36 (art.

32) non ha abrogato le disposizioni richiamate dalle ricorrenti, che

prevalgono su quelle della legge impugnata. Il riparto di

attribuzioni tra lo Stato e le Province autonome non risulta dunque

modificato dall'art. 8, commi 2, 4, e 5, della legge n. 36, con

riferimento all'art. 12 della legge n. 183 del 1989.

Si sostiene, poi, che nell'art. 8, comma 5, l'aggettivo

"integrativo" non va interpretato in senso tecnico: esso non

degraderebbe le attribuzioni esclusive o concorrenti a meramente

integrative, ma indicherebbe l'attitudine delle norme emanande a

completare la legislazione statale, con un "livello di cogenza"

definito dalla tipizzazione delle potestà legislative delle singole

Regioni a statuto ordinario o differenziate. A proposito della

paventata imposizione di criteri specifici, cui la Provincia dovrebbe

attenersi nella modificazione della gestione del servizio idrico

integrato (art. 9 della legge), si osserva che le forme di tale

riorganizzazione sono già tutte presenti nell'ordinamento. La

disciplina dei modi della cooperazione tra gli enti locali (comma 3

dell'art. 9) non contrasta infatti con l'art. 4 dello Statuto,

poiché nell'ipotesi in cui tale cooperazione dovesse implicare

modifiche dell'ordinamento degli enti locali, le stesse dovrebbero

essere attuate con legge della Regione.

L'art. 21, comma 1, istituisce il comitato per la vigilanza

sull'uso delle risorse idriche: organo a composizione mista, la cui

operatività richiede - ed è un'evidente garanzia - la previa intesa

con le Regioni e le Province autonome interessate.

L'art. 22, comma 1, prevede un'attività informativa centralizzata

(Osservatorio dei servizi idrici): attività ineludibile, poiché -

tranne che per le grandi isole - quasi tutti i principali corpi

idrici superficiali hanno un interesse che travalica i confini

amministrativi della Regione e della Provincia dove nascono o dove

sfociano. L'acquisizione di maggiori conoscenze è, quindi, misura

propedeutica a un razionale governo delle acque.

Quanto ai poteri del CIPE sull'utilizzazione delle acque invasate

a scopi idroelettrici (art. 30), la disposizione non invaderebbe, di

per sé, le competenze provinciali: un eventuale vulnus potrebbe

derivare, semmai, dai successivi provvedimenti del CIPE, in ipotesi

lesivi del principio della previa intesa e della leale collaborazione

fra Stato e Regioni. In materia di derivazioni a scopo idroelettrico,

la Provincia ha competenza concorrente e ben può lo Stato dettare

norme di principio sull'utilizzazione delle acque destinate a tali

scopi, in relazione alle esigenze di protezione della loro qualità e

di conservazione della loro quantità.

4. - Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memoria anche le

ricorrenti, insistendo sull'indebita compressione delle loro

competenze.

La Provincia di Trento osserva che - a seguito della sent. n. 85

del 1990 - i commi aggiunti all'art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974 dal

decreto legislativo n. 267 del 1992 ribadiscono che i piani di

bacino, di cui alla legge n. 183, possono coordinare le attività

provinciali solo se lo Statuto e le norme di attuazione non dettano

modalità specifiche. Ora, per ciò che attiene all'utilizzazione

delle acque e alle opere idrauliche, lo Statuto speciale, all'art.

14, prevede, in sostituzione del piano regolatore degli acquedotti,

il piano annuale di coordinamento (v. anche l'art. 10, comma 2,

d.P.R. n. 381 del 1974). La Provincia di Bolzano sottolinea, d'altro

canto, che la citata sentenza n. 85 conferma l'efficacia (e sotto

alcuni aspetti la prevalenza) degli strumenti di pianificazione e di

coordinamento dell'uso delle risorse idriche previsti dallo Statuto e

dalle norme di attuazione. Soggiungendo come - proprio con riguardo

ai piani di bacino - la Corte abbia riconosciuto che essi possono

incidere nelle materie di competenza regionale e provinciale solo

entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e di coordinamento.

Sul raccordo fra la legge n. 183 del 1989 e le competenze

provinciali, si richiama il d.P.R. n. 381 del 1974, art. 5, commi 3 e

4, modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, in coerenza

con il principio, posto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo

n. 266 del 1992, sull'efficacia nel territorio regionale e

provinciale degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo.

Tanto la sentenza invocata dall'Avvocatura generale, che le successive norme di attuazione, hanno precisato i criteri di delimitazione

delle competenze statali e provinciali: le norme impugnate violano

perciò tali limiti, e le modalità di coordinamento contemplate

dalle norme di attuazione - conclude la Provincia di Bolzano - sono

state disattese. Considerato in diritto

1. - I due ricorsi presentati dalle Province autonome di Trento e

Bolzano per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di

alcuni articoli della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in

materia di risorse idriche) muovono dalla comune rivendicazione della

loro competenza primaria in materia di urbanistica, acquedotti e

servizi pubblici (art. 8, nn. 5, 17 e 19, Statuto) e concorrente in

materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi

derivazioni a scopo idroelettrico, oltre che d'igiene e sanità (art.

9, nn. 9 e 10 Statuto): e muovono, altresì, dalla previsione, sempre

ad opera dello Statuto (art. 14, secondo e terzo comma), di peculiari

modalità di coordinamento con lo Stato, attraverso il piano delle

opere idrauliche.

Le disposizioni della legge n. 36 impugnate dalle due Province

autonome, perché lesive delle loro attribuzioni, coincidono per

larga parte, ma non integralmente.

Per quanto attiene all'art. 8, la Provincia di Bolzano impugna i

commi 1, 2, 4 e 5; quella di Trento i commi 3, 4 e 5.

L'art. 9, comma 3, è impugnato da entrambe.

L'art. 21 è impugnato nei commi 1 e 5 dalla Provincia di Bolzano,

solo nel comma 5 da quella di Trento.

L'art. 22, commi 1, 2 e 3, è impugnato solo dalla Provincia di

Bolzano.

L'art. 23 è impugnato nei commi 3 e 4 dalla Provincia di Bolzano,

solo nel comma 3 da quella di Trento.

L'art. 30, comma 1, lett. b) e c), è impugnato solo dalla

Provincia di Bolzano.

Sono dunque all'esame di questa Corte gli articoli di seguito

elencati:

art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico

integrato), commi 1, 2, 3, 4 e 5.

art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico

integrato), comma 3.

art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse

idriche), commi 1 e 5.

art. 22 (Osservatorio dei servizi idrici), commi 1, 2 e 3.

art. 23 (Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti),

commi 3 e 4.

art. 30 (Utilizzazione delle acque destinate ad uso

idroelettrico), comma 1, lettere b) e c).

2. - Per vagliare le singole censure mosse dalle due ricorrenti,

è necessaria una verifica preliminare sulle attribuzioni conferite

alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, nn.

5, 17, 19, dell'art. 9, n. 9, Statuto, nonché delle norme di

attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115) che hanno trasferito alle

Province non soltanto gli acquedotti (art. 4), ma tutto il demanio

idrico, conferendo loro le attribuzioni inerenti alla polizia

idraulica e alla difesa delle acque dall'inquinamento, ferma la

competenza statale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Nel territorio provinciale, il piano generale per l'utilizzazione

delle acque pubbliche, di cui all'art. 14 Statuto, sostituisce, poi,

il piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2,

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

Questa Corte ha chiarito che gli strumenti di pianificazione e di

coordinamento previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione non

sono resi inefficaci dagli strumenti di pianificazione territoriale

introdotti dal legislatore statale, e in particolare dai piani di

bacino idrografico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183: tali

strumenti programmatori incidono nelle competenze provinciali solo

entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento.

Più in generale, la Corte ha ricordato come la legge n. 183 del 1989

- alla quale la legge qui in esame si ricollega - non stabilisca una

nuova ripartizione di competenze fra lo Stato e le Regioni (e le

Province autonome), essendo una legge di obiettivi: la difesa del

suolo è finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie

assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale e

provinciale, e richiede momenti di cooperazione fra tutti i soggetti

pubblici interessati (sent. n. 85 del 1990). Considerazioni, queste,

che ben si confanno alla nuova disciplina delle risorse idriche, che

realizza un complesso intreccio di interessi e competenze in cura a

diversi livelli istituzionali.

Gli strumenti di coordinamento introdotti dalla legislazione

nazionale valgono in via suppletiva, nell'ipotesi in cui la

disciplina statutaria non configuri meccanismi speciali. Ma le

fondamentali esigenze di cooperazione non legittimano indebite

appropriazioni di competenze, e sotto questo profilo è significativo

che il decreto legislativo n. 267 del 1992 (successivo, dunque, alla

citata sentenza n. 85), nell'integrare l'art. 5 del d.P.R. n. 381 del

1974, abbia riconosciuto l'efficacia dei piani di bacino di rilievo

nazionale quali strumenti di coordinamento, sempre che lo Statuto e

le norme di attuazione non stabiliscano modalità di coordinamento,

ribadendo così il principio posto dall'art. 3, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266, sull'efficacia degli atti di

indirizzo e coordinamento del Governo.

3. - Richiamato il quadro delle competenze, anche alla luce delle

norme di attuazione statutaria, occorre chiedersi, in primo luogo, se

sia sufficiente - ai fini della salvaguardia delle attribuzioni

provinciali - la clausola posta dall'art. 33 della legge n. 36 del

1994, che fa salve "le competenze spettanti alle Regioni a statuto

speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei

rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione". Tale

clausola, che ha carattere generale, impone di intendere le

precedenti statuizioni della legge in modo da salvaguardare le

competenze provinciali, risolvendo eventuali dubbi interpretativi

secondo una lettura rispettosa dell'assetto delle attribuzioni

delineato dalle norme statutarie e da quelle di attuazione, senza

necessariamente procedere a caducazione delle disposizioni impugnate.

Ma siffatta interpretazione correttiva non può spingersi al punto di

superare l'evidenza letterale, come si vedrà esaminando in dettaglio

i singoli articoli impugnati.

4. - L'art. 8 concerne l'organizzazione territoriale del servizio

idrico integrato, ed è impugnato nei commi da 1 a 5. Esso farebbe

obbligo alle Province di seguire criteri specifici per la nuova

articolazione territoriale della fornitura dei servizi idrici,

vincolandole ad aggiornare il piano di utilizzazione delle acque

pubbliche al di fuori delle procedure fissate dalle norme di

attuazione (d.P.R. n. 381 del 1974), e demandando loro l'emanazione

di normativa meramente integrativa (comma 5), con lesione delle

competenze in materia di acque e d'igiene e sanità.

Le censure sono fondate.

La ricognizione delle competenze statutarie rende evidente

l'illegittimità delle disposizioni impugnate, nella parte in cui si

estendono anche alle due Province autonome. Le modalità della

riorganizzazione dei servizi idrici, secondo ambiti territoriali

ottimali, non tengono affatto conto del complesso quadro normativo

che si è venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso

le norme di attuazione. Non basta, qui, evocare la generale clausola

di salvaguardia, introdotta dall'art. 33 della legge, per dare

un'interpretazione correttiva dei commi impugnati dell'art. 8, che

alterano, invero, il quadro organizzatorio minuziosamente delineato

dall'ordinamento provinciale e spostano la competenza programmatoria

dal piano delle acque - formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia

- al piano di bacino, che è predisposto dalla speciale Autorità, in

violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 del d.P.R.

n. 381 del 1974. Quanto al comma 5, non è possibile seguire la linea

interpretativa suggerita dall'Avvocatura generale, che ne prospetta

una lettura atecnica, fonte però di confusione e di incertezze applicative, laddove va invece affermata la salvaguardia delle

competenze di vario livello (proprie delle due ricorrenti) che non

possono certo essere declassate a meramente integrative (v. in

particolare l'art. 9, n. 9, Statuto).

5. - L'art. 9 della legge n. 36 disciplina la gestione del

servizio idrico integrato. Di esso - perché potenzialmente invasivo

delle attribuzioni provinciali relative alle funzioni dei comuni - è

impugnato il comma 3, che prevede l'intervento delle Regioni e delle

Province autonome circa le forme e i modi della cooperazione fra gli

enti locali che ricadono nel medesimo "ambito ottimale". La lettera

della norma ben si concilia, qui, con la salvaguardia delle

attribuzioni conferite alle Province, sì che bisogna escludere che

il legislatore abbia innovato il sistema di rapporti fra la Provincia

e i comuni che operano nel suo territorio: anche se le Province

autonome appaiono, nel testo, accomunate alle Regioni ordinarie, non

per questo ne risultano livellate le rispettive attribuzioni, ragion

per cui la censura si rivela infondata.

6. - È altresì impugnato l'art. 21, commi 1 e 5, che istituisce,

presso il Ministero dei lavori pubblici, il comitato per la vigilanza

sull'uso delle risorse idriche: la disposizione - si dolgono le

ricorrenti - prefigura l'intervento e la vigilanza di un organo

statale in materia di competenza provinciale, in violazione dell'art.

4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992. Questo comitato

svolge una funzione programmatoria generale a salvaguardia degli

interessi degli utenti, per l'efficienza, efficacia ed economicità

del servizio; e a tal fine persegue la cooperazione con organi di

garanzia eventualmente istituiti dalle Regioni e dalle Province

autonome (v. in special modo il comma 5). In ciò non si intravede

lesione alcuna delle attribuzioni provinciali; anche perché si

tratta di un organo a composizione mista, la cui operatività

richiede la previa intesa con le Regioni e le Province autonome

interessate, onde un'ulteriore garanzia per queste ultime.

La doglianza è dunque infondata.

7. - L'art. 22 prevede un'attività informativa centralizzata,

affidata all'Osservatorio dei servizi idrici: le attribuzioni

conferite a detto organo (che ha struttura servente nei confronti del

Comitato istituito dall'art. 21) sono legate alla razionalizzazione

del governo delle acque, che è il vero motivo ispiratore della legge

n. 36. Trattandosi di attività informativa e di elaborazione dei

dati, deve escludersi il temuto vulnus alle attribuzioni provinciali,

tanto più che l'Osservatorio dovrà costituire, e gestire, la

propria "banca dati" in connessione con i sistemi informativi delle

Province autonome, le cui funzioni non vengono quindi ridimensionate.

In quest'ottica, va confermato quanto già chiarito dalla

giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l'acquisizione di

elementi informativi non determina, di per sé, lesione di

attribuzioni (v., fra le varie, le sentt. nn. 342 del 1994 e 497 del

1992); si giustificano quindi i poteri di acquisizione di notizie, ai

fini dell'eventuale proposizione innanzi agli organi giurisdizionali

competenti - da parte del Comitato per la vigilanza - dell'azione

avverso atti in violazione della legge.

8. - Infondata deve dirsi anche la censura mossa ai commi 3 e 4

dell'art. 23, che introducono norme sulla pubblicità dei progetti di

opere idrauliche, a tutela di un generale interesse alla trasparenza

e senza che neppure si possa eccepire un'eccessiva minuziosità della

disciplina: i commi impugnati dettano criteri generali, fermo

restando che ulteriori prescrizioni e specificazioni saranno poste

dalle due Province autonome nell'ambito delle rispettive competenze.

9. - Quanto ai poteri del CIPE sull'utilizzazione delle acque

invasate a scopi idroelettrici (art. 30), va ricordato che la

Provincia ha competenza, ex art. 9, n. 9, dello Statuto, in materia

di utilizzazione delle acque pubbliche, con esclusione per le grandi

derivazioni a scopo idroelettrico. Deve perciò affermarsi

l'illegittimità della disposizione nella parte in cui prevede

l'intervento di organismi statali (il CIPE e il Comitato

interministeriale di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 183 del

1989) senza ricorrere all'intesa con le Province e al di fuori del

piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi

derivazioni a scopo idroelettrico. Le conseguenti esigenze di

coordinamento troveranno sede idonea nel piano generale delle acque

pubbliche (art. 14 dello Statuto e art. 8 del d.P.R. n. 381 del

1974).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36

(Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui si

estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'art.

30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui

prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa

con le Province autonome e al di fuori del piano generale

provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo

idroelettrico;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17, 19 e 24, all'art. 9,

primo comma, nn. 9 e 10, agli artt. 12, 13, 14, secondo e terzo

comma, all'art. 16, primo comma, e agli artt. 68 e 107 dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),

e alle relative norme di attuazione, dalle province autonome di

Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso l'art.

9, comma 3, l'art. 21, commi 1 e 5, l'art. 22, commi 1, 2 e 3, l'art.

23, commi 3 e 4, della citata legge n. 36 del 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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