Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ricorso della Provincia

autonoma di Trento, notificato il 30 gennaio 1995, depositato in

cancelleria il 7 febbraio 1995 ed iscritto al n. 6 del registro

ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento

e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia

autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21, della legge 23

dicembre 1994, n. 724, per contrasto con l' art. 8, numeri 3, 5, 6,

16, 17, 21 e 24; con l'art. 9, numero 9, e l'art. 16 dello statuto

speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di

attuazione, nonché con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo

1992, n. 266.

La ricorrente, premesso che la disciplina del nuovo condono

edilizio introdotta con numerosi decreti-legge reiterati e non

convertiti, è stata sostanzialmente riprodotta e trasferita quasi

per intero nell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (il quale

riproduce, con l'aggiunta di alcune modifiche, l'art. 1 del decreto-legge n. 644 del 1994) censura il comma 21 (nuovo) dello stesso art.

39 il quale statuisce che "le disposizioni del presente articolo non

si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province

autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni

previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di

attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura

dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa".

Preliminarmente il ricorso sottolinea che la provincia è titolare

di competenza legislativa esclusiva e di competenza amministrativa in

materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del

paesaggio, nonché nelle altre materie elencate nelle disposizioni

statutarie che si assumono violate e che la disciplina del condono

edilizio rientra a pieno titolo nell'ambito della materia di

competenza primaria della provincia. Sicché le disposizioni della

legge statale non sarebbero applicabili nel territorio della

provincia in quanto incompatibili con le attribuzioni spettanti a

quest'ultima. Inapplicabilità prevista dalla stessa norma censurata

la quale, tuttavia, contiene una eccezione "per quanto riguarda le

disposizioni relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il

versamento di questa". Il che farebbe supporre, ad avviso della

ricorrente, la immediata applicabilità di quest'ultima disposizione

nel territorio della provincia.

Ciò, tuttavia, contrasterebbe con il disposto della norma di

attuazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 per il

quale le leggi statali che sopravvengono in materia di competenza

provinciale non si applicano nella provincia a preferenza delle leggi

provinciali, sebbene queste ultime debbano essere adeguate alle nuove

norme statali, costituenti limiti statutari alla competenza

provinciale, entro sei mesi. Con la conseguenza che il disposto

concernente l'applicabilità immediata sarebbe in contrasto con le

norme di attuazione.

2. - Non solo ma, ad avviso della provincia ricorrente, la

clausola del comma 2 dell'art. 39 sembrerebbe da intendersi nel senso

che se la normativa sul condono fosse derogabile dalla legislazione

provinciale nell'esplicazione delle competenze spettanti in materia

alla provincia, non potrebbe derogarsi in ordine alla misura ed ai

termini per il versamento della oblazione. Senonché, secondo la

ricorrente, l'applicazione immediata di queste ultime disposizioni

"trascinerebbe con sé l'applicazione dell'intera disciplina sul

condono"; la legge statale, infatti, stabilendo dettagliatamente le

misure dell'oblazione corrispondente alle tipologie di abuso, la

misura dei tributi di concessione dovuti, precostituirebbe (con il

concorso del versamento della oblazione e delle altre condizioni

richieste dalla legge) "in modo vincolante" una situazione di pretesa

del privato, volta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione in

sanatoria, sicché l'eventuale, successiva disciplina provinciale,

difforme nel contenuto da quella statale, determinerebbe una

situazione di "scopertura" per quegli abusi per i quali fosse stata

versata l'oblazione nel termine fissato dalla legge statale, ma che

non risultassero più condonabili in base alla diversa legislazione

provinciale. Con la conseguenza che la provincia, almeno in via di

fatto, si vedrebbe preclusa la possibilità di disciplinare

autonomamente il condono, in modo anche parzialmente difforme dalla

legge statale. Tutto ciò, secondo la provincia, potrebbe essere

evitato ove la norma censurata venisse intesa nel senso che le

disposizioni relative alla misura della oblazione ed ai termini per

il versamento di questa siano applicabili nel territorio della

provincia, limitatamente ai soli effetti penali, cioè all'estinzione

del reato, mentre gli ulteriori effetti potrebbero prodursi solo ove

entrasse in vigore una normativa provinciale e nei limiti e alle

condizioni stabilite da detta normativa. Nel qual caso la ricorrente

asserisce di non avere doglianze circa la lesione della propria

competenza.

Nella denegata ipotesi che l'ambito di operatività della

disposizione censurata sia diverso da quello ora formulato, la

provincia ritiene che essa sia lesiva della propria competenza

legislativa e amministrativa.

3. - È intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso

sia respinto.

Osserva l'Avvocatura che la ricorrente impugna il comma 21

dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, pur riconoscendo che esso

prevede "espressamente" la non applicabilità delle proprie

disposizioni se incompatibili con le attribuzioni previste dagli

statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ciò detto, l'Avvocatura ritiene che il dubbio della ricorrente,

in ordine alla immediata applicabilità nel territorio provinciale

delle disposizioni concernenti la misura dell'oblazione e i termini

di versamento, ed al conseguente possibile "trascinamento" di tutte

le altre disposizioni sul condono edilizio, sia infondato.

Invero nella disposizione censurata non sarebbe riscontrabile

alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali della provincia: essa

disporrebbe in materia di esclusiva competenza statale e per il solo

caso che la provincia intenda applicare, "in tutto o in parte e con

le modificazioni che ritenga di applicare la disciplina sulla

sanatoria degli abusi edilizi".

4. - Di conseguenza l'interpretazione della norma censurata

paventata dalla provincia autonoma, in virtù della quale l'oblazione

trascinerebbe con sé la sanatoria edilizia, andrebbe, per così

dire, "rovesciata" nel senso che sarebbe la sanatoria, ove prevista,

che trascinerebbe con sé, inevitabilmente, l'estinzione dei reati in

materia. Ovvero, la riserva del legislatore statale, in ordine alla

misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione

delle sanzioni penali (appartenenti alla potestà punitiva statale),

non significherebbe che la legge statale imponga l'oblazione, né,

tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive. Di

conseguenza le leggi provinciali, che hanno competenza in materia

urbanistica, potrebbero rendere liberamente applicabile la sanatoria

edilizia agli abusi commessi nel territorio di loro competenza,

ampliando o modificando le condizioni della sanatoria stessa con il

solo limite del divieto di modifica della misura e dei termini della

oblazione previsti dalla legislazione statale. E con l'ulteriore

conseguenza che, se non viene emanata alcuna legge regionale o

provinciale di sanatoria degli abusi edilizi e quindi se le norme

sulla sanatoria sono inapplicabili nel territorio regionale o

provinciale, resterebbe inapplicabile anche l'oblazione dei reati

previsti per gli abusi stessi.

In altri termini il legislatore statale non avrebbe disposto la

immediata applicabilità della oblazione per i reati edilizi ma

avrebbe, invece, rimesso detta applicabilità al recepimento nella

legislazione provinciale della normativa statale sulla sanatoria. Con

la conseguenza che non sarebbe configurabile alcuna lesione alle

attribuzioni costituzionali della provincia. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale dispone che le

disposizioni in esso previste non si applicano alle regioni a statuto

speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se

incompatibili con le attribuzioni statutarie, nonché con quelle

previste dalle relative norme di attuazione "ad esclusione di quelle

relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento

di questa". La provincia ricorrente ritiene che detta norma, ove non

sia interpretata nel senso che le norme relative alla misura

dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa siano

applicabili nella provincia limitatamente ai loro effetti penali,

violi l'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; l'art. 9, numero 9;

l'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 e relative norme di attuazione, nonché l'art. 2 del d.lgs. 16

marzo 1992, n. 266. Vi sarebbe, infatti, incompatibilità tra le

attribuzioni spettanti alla stessa provincia, titolare di competenza

amministrativa in materia di urbanistica, di piani regolatori e di

tutela del paesaggio, nonché nelle altre materie elencate nelle

disposizioni statutarie che si assumono violate (sicché la

disciplina del condono edilizio rientrerebbe a pieno titolo

nell'ambito della materia di competenza primaria della provincia) e

la norma censurata che sarebbe, pertanto, inapplicabile nel

territorio della ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta, infatti, proposto per il caso che la norma censurata

disponga la immediata applicabilità nel territorio provinciale delle

disposizioni concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il

versamento di questa con il conseguente possibile "trascinamento", di

tutte le altre disposizioni sul condono e con l'ulteriore conseguenza

che la provincia, munita di competenza esclusiva in materia

urbanistica e di tutela del paesaggio, almeno in via di fatto,

potrebbe vedersi preclusa la possibilità di disciplinare

autonomamente il condono.

Il tutto, sebbene l'art. 39, comma 21, censurato, sia formulato

testualmente nel senso della inapplicabilità delle proprie

disposizioni ove incompatibili con le attribuzioni previste dagli

statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tra queste

norme di attuazione deve essere richiamato in primo luogo l'art. 2

del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

2. - Va, preliminarmente, osservato che l'intervenuto Presidente

del Consiglio dei ministri ha espressamente riconosciuto che la

disposizione censurata (condono-sanatoria degli abusi edilizi) è

applicabile nel territorio della provincia solo nel caso che questa

ultima intenda attuare in tutto o in parte, e con le modificazioni

che ritenga di applicare, la disciplina sulla sanatoria degli abusi

edilizi. Ne consegue che la riserva del legislatore statale, in

ordine alla misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere

l'oblazione delle sanzioni penali (certamente appartenenti alla

potestà punitiva statale ed estranee alla competenza legislativa

provinciale) non significa che la legge statale imponga l'oblazione,

né, tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive, ma

semplicemente che le leggi provinciali possono rendere liberamente

applicabile il condono-sanatoria edilizia (cui segue in forza di

norma statale l'effetto di oblazione per le sanzioni penali) agli

abusi commessi nel territorio di loro competenza, ampliando o

modificando le condizioni della sanatoria stessa e con il solo limite

del divieto di modifica della misura e dei termini della oblazione

previsti dalla legislazione statale, e senza incidere sull'oblazione

delle sanzioni penali e sui procedimenti penali relativi. L'anzidetta

interpretazione, in piena sintonia con l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo

1992, n. 266, ha trovato concorde la difesa della Provincia autonoma

di Trento, anche in sede di discussione, ed ha trovato conferma

nell'attuazione concreta e puntuale del legislatore provinciale.

Infatti la legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione

agevolata delle violazioni edilizie), in conformità del combinato

disposto dell'art. 39, comma 21, della legge n. 724 del 1994, e

dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ha, alla luce dei

principi surrichiamati, disciplinato le condizioni ed i limiti della

sanatoria delle opere abusive, relative al territorio di propria

competenza, osservando l'unico limite espressamente sancito dall'art.

2, comma 5, della stessa legge provinciale n. 5 del 1995, ai sensi

del quale: "È fatta salva la disciplina statale concernente la

misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di questa". Ne

consegue che non sussiste un interesse al ricorso da parte della

Provincia autonoma di Trento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla

Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5,

6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello statuto

speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione,

nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266

(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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