Art. 11
[2]Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.
[3]In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.
[4]Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 dicembre 1941, n. 1404
7Il Regio Decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'ammissione al concorso nella carriera di concetto della Corte dei conti (grado 9°, gruppo A) i limiti di servizio stabiliti dall'art. 11 del testo unico, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono ridotti: a due anni per gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato; a sei anni per gli impiegati di gruppo B della Corte, ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio di gruppo B o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali"; - (con l'art. 1, comma 2) che "Nei periodi anzidetti e' compreso il servizio di prova ma non e' valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore"; - (con l'art. 1, comma 3) che "I procuratori possono partecipare al concorso se iscritti nel rispettivo albo professionale da non meno di due anni".
Testo vigente dal 15 gennaio 1942
